Costi contabilizzati
D.Lgs 33/2013 - art. 27 c.2, lett. a; art. 10, c. 5
I COSTI DEI SERVIZI sono riportati nel Rendiconto di gestione (allegato B) all'interno del Prospetto dei costi per missione.
I COSTI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE sono disponibili nell'apposita sezione della Nota integrativa (allegato C) del Bilancio.
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ARCHIVIO
(Costi dei servizi a domanda individuale (Estratto da Conto consuntivo))
Riferimenti normativi
Art. 32 - Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:
a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;
Art. 10 - Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonchè del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonchè al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32.