Voto dei cittadini italiani residenti all'estero (A.I.R.E.)
I cittadini italiani maggiorenni iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero e nelle liste elettorali, possono esercitare il diritto di voto in tutte le elezioni che si svolgono in Italia, ma con modalità diverse a seconda del tipo di elezione.
Elezioni Politiche – Referendum
I cittadini iscritti all’A.I.R.E. votano:
- per corrispondenza (tuttavia se risiedono in uno Stato estero nel quale non vi sono rappresentanze diplomatiche italiane, o con il quale non è stato possibile concludere accordi per garantire il pieno esercizio del diritto di voto, o la cui situazione politica o sociale compromette l’esercizio di tale diritto, possono votare solo rientrando in Italia)
- in Italia presentando appostia domanda
Elezioni Europee
I cittadini iscritti all’A.I.R.E. in uno Stato che fa parte della Comunità Europea votano:
- nello Stato in cui risiedono, presso seggi appositamente costituiti (non è previsto il voto per corrispondenza)
- in Italia presentando domanda
N.B. I cittadini che risiedono in uno Stato estero che NON fa parte dell’Unione Europea possono votare solo rientrando in Italia.
Elezioni regionali e Amministrative
Non è prevista alcuna forma di voto all’Estero. I cittadini iscritti all’A.I.R.E possono votare solo rientrando in Italia.
Cosa serve:
ELEZIONI POLITICHE - REFERENDUM
- A.I.R.E. che votano all’Estero: il voto per corrispondenza è la modalità ordinaria di voto dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE) e quindi in questo caso non occorre presentare alcuna domanda. Gli AIRE che vogliono votare nello Stato di residenza ricevono dall’Ufficio Consolare il plico contenente tutte le informazioni e l’occorrente per la votazione. Gli elettori residenti all’estero che, quattordici giorni prima della data delle votazioni in Italia, non ricevono al proprio domicilio estero il plico contenete le schede di votazione, possono farne richiesta presentandosi personalmente al proprio Consolato di appartenenza. Agli elettori residenti in stati “senza intesa” l’Ufficio elettorale invia una cartolina avviso per l’esercizio di voto in Italia.
- A.I.R.E. che scelgono di votare in Italia: i cittadini che optano di votare in Italia devono comunicarlo per iscritto al proprio Ufficio Consolare entro il 31 dicembre dell’anno precedente la scadenza naturale della legislatura o in caso di scioglimento anticipato delle Camere o referendum entro il 10° giorno successivo dalla data di indizione dei comizi elettorali. La scelta non è definitiva e va rinnovata ad ogni elezione. L’ufficio elettorale, una volta ricevuti gli elenchi contenenti i nominativi degli interessati, invia loro una cartolina-avviso contenete le informazioni per votare in Italia.
ELEZIONI EUROPEE
- A.I.R.E. che votano all’Estero in quanto residenti in uno stato che fa parte della Comunità Europea: il voto all’estero per i membri del PE spettanti all’Italia si esercita presso i seggi istituiti dagli uffici consolari. L’elettore riceve da parte del Ministero dell’Interno italiano all’indirizzo di residenza estero il certificato elettorale, con l’indicazione del seggio presso il quale potrà votare, nonché della data e dell’orario di apertura per le votazioni. Qualora l’elettore non riceva il certificato elettorale entro il 5° giorno antecedente quello delle votazioni, potrà contattare l’ufficio consolare competente per verificare la propria posizione elettorale e richiedere il certificato sostitutivo per l’ammissione al voto.
- A.I.R.E. che scelgono di votare in Italia: l’elettore italiano residente all’estero in un Paese dell’UE, se rientra in Italia, può votare presso il proprio Comune di iscrizione elettorale, presentando entro il giorno stesso della votazione domanda indirizzata al Sindaco e portando il certificato elettorale ricevuto per il voto estero.
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A.I.R.E. che optano per votare i candidati ai seggi spettanti al Paese membro in cui risiedono:
in tal caso l’elettore voterà presso i seggi istituiti dalle autorità del Paese membro di residenza estera.
Il doppio voto è vietato: se si vota a favore di un candidato per i seggi spettanti all’Italia non si potrà esprimere il voto anche per un candidato per i seggi spettanti al Paese membro UE di residenza e viceversa. Tale divieto si applica anche se l’elettore è in possesso di più cittadinanze di Paesi membri dell’Unione Europea: potrà esercitare il diritto di voto per i rappresentanti spettanti a uno solo degli Stati di cui è cittadino. Ovviamente, il doppio voto è penalmente sanzionato anche nel senso che chi vota per i rappresentanti spettanti all’Italia presso le sezioni elettorali istituite all’estero dagli uffici diplomatico-consolari NON potrà farlo anche presso le sezioni elettorali in Italia, e viceversa.
ELEZIONI REGIONALI ED AMMINISTRATIVE
Per gli elettori A.I.R.E. l’unica possibiltà per esprimere il voto è tornare in Italia; non devono pertanto produrre alcuna domanda. L’ufficio elettorale comunale invia agli interessati una cartolina avviso contenente le informazioni necessarie per votare in Italia.