Separazioni e divorzi
Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge n. 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.
Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.
- Separazioni e divorzi con l'assistenza dell'avvocato
L’art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio:
- in presenza di figli minori;
- in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave;
- di figli maggiorenni non autosufficienti;
che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica.
Uno degli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M. dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni al comune di:
- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
L’accordo da inoltrare al Comune di Riolo Terme potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via pec al seguente indirizzo: comune.rioloterme@cert.provincia.ra.it
- Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile
L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L’assistenza degli avvocati difensori, in questo caso, è facoltativa.
Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:
- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
- Residenza di uno dei coniugi
Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:
Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti .
In ogni caso, saranno considerati unicamente i figli comuni dei coniugi richiedenti.
Inoltre, l’accordo non potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale ma potrà essere inserito nell'accordo un obbligo di pagamento di una somma di danaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.
Le modifiche delle condizioni di separazione o di divorzio
I coniugi sempre a condizione che non vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all'ufficiale di stato civile di voler modificare le condizioni di separazione o di divorzio già stabilite limitatamente a:
- attribuzione assegno periodico;
- la sua revoca;
- la sua revisione quantitativa;
Non potrà costituire oggetto dell'accordo innanzi all'ufficiale dello stato civile la previsione della corresponsione in un'unica soluzione dell'assegno di divorzio (cd. liquidazione “una tantum”).
Le fasi dell'accordo:
- prenotazione di appuntamento all'ufficio stato civile previa trasmissione, agli indirizzi sottoindicati, della dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta individualmente da ognuno dei coniugi (vedi allegati);
- il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile e sottoscriveranno l'accordo di separazione o di divorzio ed in quella sede dovranno consegnare l'importo pari a euro 16,00 in contanti (come diritto fisso dell'istruttoria - Art. 12 c.6.- L.162/2014);
- l’Ufficiale dello Stato Civile, solo nel caso di accordo di separazione o divorzio, deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell'accordo);
- nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
- la conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
- la mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.
MODULISTICA (modelli di dichiarazione da utilizzare per le separazioni o divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile):
A CHI RIVOLGERSI:
Riccardo Andrea Maria Bussolari Berti - Tel. 0546 77418 - Mail: riccardo.bussolari@romagnafaentina.it
Antonio Carnelos - Tel. 0546 77495 - Mail: antonio.carnelos@romagnafaentina.it
Gianna Benericetti -Tel. 0546 77417 - Mail: gianna.benericetti@romagnafaentina.it
Mail: demografici@comune.rioloterme.ra.it
Pec: comune.rioloterme@cert.provincia.ra.it
DOVE RIVOLGERSI:
Municipio di Riolo Terme – piano terra – Via Aldo Moro n. 2 in Riolo Terme (RA), prima porta a sinistra
Servizio Demografici e Relazioni con il Pubblico Sub Ambito Collina
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Legge n. 898/1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970)
Decreto- legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84)