Nascita
DICHIARAZIONE DI NASCITA
E’ la registrazione amministrativa della nascita di una persona.
MODALITA'
La dichiarazione di nascita può essere fatta nel caso di genitori uniti in matrimonio:
- uno dei due genitori od entrambi;
- un loro procuratore speciale;
- il medico, l’ostetrica o comunque una persona che ha assistito al parto (solo per gravi impedimenti dei genitori)
Nel caso di genitori non uniti in matrimonio:
- dal padre e dalla madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio;
- dal solo genitore che intende riconoscere il figlio.
QUANDO E DOVE
- entro 10 giorni dalla nascita se viene resa all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita o di residenza;
- entro 3 giorni dalla nascita se viene resa presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura in cui è avvenuta la nascita. La Direzione poi invierà l’atto al Comune indicato dai genitori per la trascrizione nei registri di Stato Civile.
DOCUMENTI DA PRESENTARE
- attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto. Tale documento deve essere consegnato in originale e verrà conservato presso l’Ufficio di Stato Civile;
- documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante o dei dichiaranti.
Per i genitori non residenti si richiede la presentazione della carta d'identità valida ed aggiornata di entrambi (per evitare di compiere errori nella redazione dell'atto).
Per i genitori stranieri, non in possesso di carta d’identità, occorre il passaporto e/o il permesso di soggiorno; se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore; deve essere documentata la cittadinanza del figlio (si consiglia di rivolgersi al proprio Consolato).
IL NOME DEL MINORE
Il nome del bambino/a deve rispettarne il sesso: va bene "Andrea" per una femmina, ma non "Maria" per un maschio, a meno che non faccia parte di un nome composto quale "Franco Maria". Il nome deve essere composto da un massimo di 3 elementi, eventualmente separati da virgola: qualora fosse utilizzata la virgola, in nome vero e proprio sarà quello che precede la virgola: "Francesco Saverio, Marco", il nome sarà "Francesco Saverio".
Non può essere il nome del padre, di un fratello o di una sorella viventi. Non può essere assegnato un cognome come nome. Non deve essere un nome ridicolo o vergognoso.
IL COGNOME DEL MINORE
Il 27 aprile 2022 la Corte costituzionale è tornata ad occuparsi dell’attribuzione del cognome alla nascita, mettendo la parola fine ad un uso che affonda le proprie origini in tempi remoti e che era tanto radicato al punto da non rendere necessaria una norma espressa che lo disciplinasse.
La regola dal 1° giugno 2022 è il doppio cognome.
Con l’ultimo pronunciamento della Corte costituzionale (sentenza n. 131 del 27/04/2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale serie speciale Corte costituzionale n. 22 del 1/06/2022), le modalità di attribuzione del cognome alla nascita sono state drasticamente modificate: la regola, nel rispetto dei principi di eguaglianza e nell’interesse dell’identità dei figli, diviene che questi assumano il cognome di entrambi i genitori, nell’ordine da loro concordato.
Vi è inoltre la possibilità che i genitori, sempre in accordo, decidano di attribuire ai propri figli il cognome di uno solo di loro due: il solo cognome paterno ma anche il solo cognome materno.
La condizione irrinunciabile è che i genitori assumano concordemente la decisione sul cognome da attribuire. La scelta può essere tra:
- doppio cognome, nell’ordine da essi indicato, utilizzando tutti gli elementi onomastici di cui sono composti;
- solo cognome paterno;
- solo cognome materno.
COGNOME E NOME DEI CITTADINI STRANIERI
La scelta del cognome e nome per i cittadini stranieri è regolata dalla legge del Paese di cui sono cittadini, e sono i genitori che dichiarano, sotto la loro responsabilità, che il cognome e nome prescelto sono conformi alla normativa vigente nel loro Paese. Nel caso di errori, potranno rettificare il nome e/o il cognome con attestazione consolare successivamente.
LA CITTADINANZA DEL NEONATO
E' cittadino italiano il bambino nato anche da un solo genitore italiano.
Il figlio di cittadini stranieri non è italiano, pertanto sull'atto di nascita non verrà indicata la cittadinanza del minore ma solo quella dei genitori, e la cittadinanza verrà attribuita dall'autorità straniera e saranno i genitori a doversi attivare presso le proprie autorità al fine del riconoscimento della cittadinanza del figlio.
In anagrafe il bambino verrà riportato con cittadinanza "da definire", fino a quando non verrà documentata la cittadinanza straniera di appartenenza.
COSTO
Nessuno
TEMPI DI RILASCIO
La registrazione della dichiarazione viene fatta al momento della richiesta.
ALTRE INFORMAZIONI
La denuncia di nascita è resa senza la presenza di testimoni. Il figlio può essere riconosciuto dai propri genitori naturali, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento.
A CHI RIVOLGERSI:
Antonio Carnelos - Tel. 0546 77495 - Mail: antonio.carnelos@romagnafaentina.it
Gianna Benericetti -Tel. 0546 77417 - Mail: gianna.benericetti@romagnafaentina.it
Mail: demografici@comune.rioloterme.ra.it
Pec: comune.rioloterme@cert.provincia.ra.it
DOVE RIVOLGERSI:
Municipio di Riolo Terme – piano terra – Via Aldo Moro n. 2 in Riolo Terme (RA), prima porta a sinistra
Servizio Demografici e Relazioni con il Pubblico Sub Ambito Collina
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- D.P.R. n. 396/2000 - Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile
- CODICE CIVILE art. 231 e segg.;
- D.P.R. n. 223/1989 - Nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente
- Legge n. 127/1997 (c.d. Bassanini) - Misure urgenti per lo snellimento delle attività amministrative
- Legge n. 218/1995 - Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato