Matrimonio - Comune di Riolo Terme

Vai ai contenuti principali
 
 
 
 
 
 
Sei in: Home / Servizi / Servizi Demogra... / Matrimonio  

Matrimonio

La celebrazione del matrimonio civile spetta al Sindaco, nella sua veste di Ufficiale di Governo, quando esercita le sue funzioni di Ufficiale dello Stato Civile. Tali funzioni, in base al DPR n. 396 del 3 novembre 2000, possono essere delegate anche a uno o più consiglieri o assessori comunali e a cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale. Tra il celebrante e gli sposi non vi deve essere incompatibilità per vincoli di parentela o affinità in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado.

La celebrazione del matrimonio civile deve svolgersi nella Casa Comunale dove i due sposi si presentano, nel giorno prestabilito, davanti all'Ufficiale di Stato Civile. Questi, in forma Ufficiale, indossando la fascia tricolore distintiva del Sindaco, legge agli sposi e ai testimoni (che devono essere due, uno per ogni nubendo) gli articoli del Codice civile relativi ai diritti e ai doveri che assumono gli sposi con il matrimonio. Dopo che gli sposi hanno dichiarato il proprio "Si", confermato dai testimoni, avviene lo scambio degli anelli e tutto si conclude con la firma dell'atto di matrimonio da parte della coppia e dei testimoni a cui è richiesto di presentare un documento di identità valido.

Nell'atto di matrimonio è indicato il regime patrimoniale scelto in precedenza dagli sposi e comunicato all’Ufficio di Stato Civile.

 

DOVE CELEBRARE

L’articolo 106 del Codice civile espressamente stabilisce: “Luogo della celebrazione - Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all’Ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione”. Per casa comunale si deve intendere "un edificio che stabilmente sia nella disponibilità dell’amministrazione comunale per lo svolgimento di servizi, propri o di delega statale, che abbiano carattere di continuità e di esclusività.”. Può essere destinata alla celebrazione dei matrimoni qualsiasi sala del palazzo comunale ritenuta idonea e, secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero dell’Interno n. 29 del 7 giugno 2007, anche nei giardini dell’edificio che ospita la casa comunale.

Alla luce di quanto sopra specificato, non si possono celebrare matrimoni nei giardini o parchi comunali esterni all’edificio comunale, in quanto non dedicati al servizio della casa comunale stessa.

Riguardo all’utilizzo di un sito di proprietà privata, nel “Massimario di stato civile” viene specificato che “E' ammissibile la celebrazione del matrimonio in un sito esterno alla Casa comunale di proprietà privata, purchè acquisita alla disponibilità comunale attraverso titolo giuridico con carattere di ragionevole continuità temporale (e non quindi per un singolo matrimonio) e di esclusività. L’uso della struttura, pertanto, anche se di proprietà privata, deve essere strettamente e direttamente connesso alla funzione amministrativa propria della Casa comunale.”

Pertanto, riepilogando, la celebrazione di un matrimonio civile a Riolo Terme può essere effettuata solo:

- Sede Municipale o nel suo giardino;

- Sala Sante Ghinassi;

- Rocca di Riolo Terme, nel cortile.

Ogni anno la Giunta Comunale delibera le tariffe eventualmente richieste per la celebrazione di matrimonio.

 

 

COME PREPARARSI

 

Pubblicazioni

I futuri coniugi devono, prima del giorno delle celebrazioni, provvedere alle pubblicazioni di matrimonio. Queste ultime consistono nell’inserimento all'Albo pretorio sul sito internet del Comune, di un atto contenente le generalità dei futuri sposi.

Vengono fatte a cura dell’Ufficiale dello stato civile dopo che ha accertato l’insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio ed hanno la funzione di rendere noto il proposito dei futuri coniugi di contrarre nozze per mettere in grado gli interessati di fare le eventuali opposizioni.

La richiesta di pubblicazioni deve essere fatta da entrambi gli sposi all’Ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza di uno degli sposi.

Per la pubblicazione del matrimonio occorre presentarsi con una marca da bollo dell’importo di 16,00 euro, nel caso in cui i futuri sposi siano residenti nello stesso comune, oppure con due marche da bollo, nel caso in cui uno di essi sia residente in un altro Comune.

In quest’ultimo caso, l’Ufficiale dello Stato Civile provvederà d’ufficio a richiedere all’altro Comune di residenza la pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio del secondo ente.

 

Scelta del regime coniugale

I regimi patrimoniali tra cui i coniugi o gli uniti civilmente, possono scegliere sono due: la comunione dei beni e la separazione dei beni.

La comunione dei beni è il regime patrimoniale che automaticamente viene adottato laddove non ci sia una diversa manifestazione di volontà da parte dei coniugi. Pertanto, tale scelta non viene annotata sull’atto di matrimonio, né riportata negli estratti. Il regime della comunione dei beni prevede conseguentemente che tutti gli acquisti fatti dalla famiglia dopo il matrimonio, costituiscono patrimonio comune a prescindere dall’apporto economico di ciascun componente.

Sono esclusi dalla comunione dei beni: i beni che ciascun coniuge aveva prima del matrimonio; i beni avuti dopo il matrimonio per eredità o donazione; i beni di uso strettamente personale ed i loro accessori; i beni che servono all’esercizio della professione; i beni ottenuti come risarcimento di un danno patito.

Lo scioglimento della comunione dei beni avviene in uno dei seguenti casi: morte di uno dei coniugi; separazione giudiziale dei beni; provvedimento del Tribunale di omologazione della separazione personale dei coniugi; sentenza di divorzio; annullamento del matrimonio; scelta del regime di separazione dei beni (da effettuarsi per atto pubblico dinanzi ad un notaio).

 

La separazione dei beni deve essere invece espressamente richiesta dai coniugi o uniti civilmente e prevede, invece, che ciascuno conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante l'unione. Tale scelta deve essere dichiarata da entrambi i coniugi o prima o dopo il matrimonio. Differente è l’autorità alla quale la si enuncia.

Prima del matrimonio: all’Ufficiale di stato civile (matrimonio civile o unione civile); al parroco (matrimonio concordatario); al ministro di culto (matrimonio culti ammessi);

Dopo il matrimonio: davanti ad un notaio.

La separazione dei beni viene annotata sull’atto di matrimonio o sulla dichiarazione di unione civilee riportata negli estratti di matrimonio o nell'attestazione di unione civile.

 

CASI PARTICOLARI

Matrimoni in imminente pericolo di vita

Il tribunale, su richiesta dei futuri sposi, può autorizzare, con decreto, per gravi motivi, la riduzione del termine di 8 giorni della pubblicazione e, per cause gravissime (ad esempio uno dei futuri sposi è in fin di vita), l’omissione delle pubblicazioni stesse, quando gli sposi dichiarino davanti al cancelliere del tribunale che non sussistono motivi di impedimento.

 

Matrimoni concordatari (cosiddetti “religiosi”)

Chi intende contrarre matrimonio concordatario (ovvero matrimonio religioso che produce effetti civili) deve, al termine delle pubblicazioni, ritirare il certificato dell'eseguita pubblicazione presso l'ufficio di stato civile e consegnarlo al parroco o al ministro di culto che ne ha fatto richiesta. Dopo la celebrazione del matrimonio il parroco o il ministro di culto deve, entro 5 giorni, richiedere la trascrizione del matrimonio nei registri dello stato civile del comune in cui è stato celebrato. Una volta trascritto il matrimonio, se gli sposi risiedono in comuni diversi da quello della celebrazione, l'Ufficiale dello stato civile vi trasmette l'atto formato per la trascrizione.

 

Matrimoni di cittadini stranieri – Nulla osta ai sensi dell’art. 116 c.c.

Un cittadino straniero, anche se non ha la residenza o il domicilio in Italia, può contrarre matrimonio o unione civile nel nostro Paese, secondo la legge italiana dinanzi all’ufficiale di stato civile, al ministro di culti acattolici ammessi in Italia, ai ministri di culto cattolico se sono rispettate le regole previste dal rito concordatario.

Il cittadino straniero che sceglie la celebrazione secondo la legge italiana è soggetto alle condizioni previste dall’ordinamento italiano per contrarre matrimonio o unione civile e, pertanto, non devono sussistere gli impedimenti previsti dal Codice civile o dalla norma sui matrimoni. Devono anche essere rispettati i limiti minimi di età.

Gli stranieri che risiedono o hanno domicilio in Italia dovranno richiedere di contrarre matrimonio o unione civile all’ufficiale di stato civile del comune di residenza o di domicilio.

Devono, inoltre, produrre una dichiarazione, rilasciata dall’autorità competente del proprio Paese (sono autorità competenti sia quelle situate all’estero ed individuate dalla legge dello stato in questione, sia il consolato straniero in Italia), dalla quale risulti che nulla osta al matrimonio o all'unione civile secondo le leggi cui sono sottoposti. Il nulla-osta, se non è prodotto in lingua italiana, deve essere tradotto e legalizzato, salvo i casi di esenzione eventualmente previsti in accordi internazionali siglati dall’Italia

Non sono cause di impedimento a contrarre il matrimonio o l'unione civile, l'obbligo richiesto dallo stato di provenienza che il coniuge debba convertirsi ad un determinato credo religioso, o per quanto riguarda l'unione civile, il divieto di contrarre matrimonio o unione tra persone dello stesso sesso. Tali impedimenti, al fine di consentire la celebrazione anche in mancanza del nulla osta, devono risultare da documenti prodotti dall'autorità diplomatica straniera.

L’ufficiale di stato civile, una volta ricevuto il nulla osta, procede con le formalità previste per i cittadini italiani.

 

A CHI RIVOLGERSI:

Antonio Carnelos - Tel. 0546 77495 - Mail: antonio.carnelos@romagnafaentina.it

Gianna Benericetti -Tel. 0546 77417 - Mail: gianna.benericetti@romagnafaentina.it
Mail: demografici@comune.rioloterme.ra.it

Pec: comune.rioloterme@cert.provincia.ra.it

 

DOVE RIVOLGERSI:

Municipio di Riolo Terme – piano terra – Via Aldo Moro n. 2 in Riolo Terme (RA), prima porta a sinistra

Servizio Demografici e Relazioni con il Pubblico Sub Ambito Collina

Clicca qui per vedere gli orari di aperture al pubblico